La Legge n°90 del 3/08/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n°63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale”, pubblicata in G.U. n°181 del 3/08/2013 ed in vigore dal 4/08/2013, conferma la proroga di queste detrazioni per tutti gli interventi già incentivati (reintegrando quindi anche quelli dal decreto-legge n°63 esclusi dalla proroga, ossia la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di a.c.s.), al 31 dicembre 2013 e nel caso di interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, al 30 giugno 2014. Conferma anche l’innalzamento dell’entità della detrazione, nella misura del 65% per spese sostenute dal 6/6/2013, data di entrata in vigore del decreto-legge 4 giugno 2013, n°63.
Di seguito si riporta il testo del decreto legge 4 giugno 2013, n°63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n°90, per estratto, limitatamente all’Art.14, commi 1, 2 e 3.
DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n°63, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 3 agosto 2013 n°90. Art.14
(G.U. n. 181 del 3/8/2013 ). In vigore dal 4/8/2013.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita’ immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e’ ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.